PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento primario per lo studio, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale.
      2. Al fine di favorire il recupero delle testimonianze documentali, in forma sonora, delle tradizioni popolari, la presente legge è finalizzata a:

          a) promuovere indagini territoriali necessarie all'identificazione e al rinvenimento di depositi pubblici e privati di materiali e di supporti sonori aventi per oggetto testimonianze orali sugli usi, i costumi e le consuetudini locali legati alla cultura e alla tradizione popolari;

          b) sostenere nuove iniziative di ricerca, ove sia ancora possibile un'azione di investigazione sul campo;

          c) favorire la catalogazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche, secondo procedure definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali in base a protocolli tecnico-scientifici definiti in ambito internazionale e in collaborazione con istituti universitari, per il recupero e la conservazione delle testimonianze raccolte in passato con supporti deperibili nel tempo;

          d) attivare rapporti con istituzioni, strutture scolastiche e universitarie nonché con associazioni culturali per la progettazione e la realizzazione di iniziative a carattere formativo e divulgativo;

          e) favorire la diffusione della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche attraverso la messa in rete, tramite l'utilizzo

 

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di sistemi telematici, dei giacimenti documentali individuati e recuperati a livello regionale.

Art. 2.
(Oggetto delle ricerche).

      1. Le testimonianze sonore delle ricerche etnologiche, per le quali sono previsti gli interventi di recupero disciplinati dalla presente legge, hanno per oggetto in particolare le tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alla fede religiosa, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e alle ricorrenze stagionali.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla individuazione delle tipologie di documentazioni sonore meritevoli degli interventi previsti dalla presente legge, secondo le rispettive tradizioni e peculiarità territoriali.

Art. 3.
(Interventi di recupero).

      1. Lo Stato contribuisce con le risorse di cui all'articolo 4 al cofinanziamento, in misura equivalente agli importi stanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, delle iniziative assunte dalle medesime al fine di recuperare la documentazione sonora delle tradizioni popolari secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla definizione delle modalità di selezione dei progetti di recupero documentale, e di erogazione dei relativi contributi, elaborati da istituti pubblici e privati operanti, senza fini di lucro, nel campo della ricerca etnologica e dello studio delle tradizioni culturali popolari e che rispondono a requisiti di scientificità e di continuità operativa nei suddetti ambiti di attività.

 

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      3. La documentazione oggetto di recupero e di catalogazione a seguito degli interventi previsti dalla presente legge è messa a disposizione della collettività e degli studiosi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche avvalendosi delle strutture museali e culturali già esistenti a livello nazionale e regionale, dedicate alle tradizioni culturali popolari secondo protocolli di intesa corrispondenti a un modello definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché attraverso la realizzazione dei sistemi telematici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle somme di cui all'articolo 4 tra le regioni e le province autonome.

Art. 4.
(Norme finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.